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Colomba... |
Sul questo piccolissimo Blog si difendono i diritti della Natura e sui
pericoli
che la stessa corre ad opera dell'uomo. Si raccomanda una coscienza
ambientale, maggior protezione per la flora e la fauna. Limitare i consumi
ecc.
Nei momenti di maggior incaxxatura; l'uomo è quì definito:
L'animale più feroce del mondo.
Come si può sperare in uno stato globale di equilibrio e rispetto
universale
della natura e di tutti i suoi componenti, se prima l'uomo non mette la
pace
e la tranquillità nel proprio cuore.
In questi giorni si combattono guerre in paesi sparsi in tutti i
Continenti.
Conflitti attualmente in corso nel mondo:
AFRICA: 26
ASIA: 16
EUROPA: 9
M.ORIENTE: 8
AMERICHE: 5
TOTALE 64 GUERRE
Senza contare "Regimi" che governano con pugno di ferro, soffocando
le richieste di Democrazia.
Tutto questo in contrasto alle varie Costituzioni Nazionali:
(Per l'ItaliaVedi Art.11)
Dopo la Seconda guerra Mondiale si è istutita la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Se avrete la costanza di leggerla fino in fondo, vi renderete conto
quanto
l'uomo sia lontano dall'applicare e rispettare i diritti di cui
questo
documento vorrebbe farsi garante.
Che fare?
(Approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del
1948)
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
approvato
e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo
completo
è riportato di seguito. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea
delle
Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a
diffondere
ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e
distribuirne
il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione
internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni
mezzo a sua disposizione.
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Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in
dignità e diritti. Sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità
vicendevole.
Articolo 2
Ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte
le libertà proclamate nella presente
dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di
lingua,
di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine
nazionale
o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione.
Inoltre
non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto politico,
amministrativo o
internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia
detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca
qualunque
altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto
alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona.
Articolo
4
Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né in servitù; la schiavitù e la
tratta
degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.
Articolo
5
Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti.
Articolo 6
Ognuno ha diritto al riconoscimento della
propria personalità giuridica,
in ogni luogo.
Articolo 7
Tutti sono uguali di fronte alla legge ed
hanno diritto - senza distinzione -
ad un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile
discriminazione.
Articolo 8
Ogni persona ha diritto ad un ricorso
effettivo davanti alle competenti
giurisdizioni nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali
riconosciutile dalla Costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessuno
può arbitrariamente essere arrestato, detenuto né esiliato.
Articolo
10
Ogni persona ha diritto - in piena eguaglianza - a che la sua causa sia
ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e
imparziale, che deciderà sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del
fondamento di qualunque accusa in materia penale, rivolta contro di
essa.
Articolo 11
1) Ogni persona accusata di un reato è presunta
innocente fino a che la sua
colpevolezza sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo
pubblico,
in cui tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state
assicurate;
2) Nessuno verrà condannato per azioni o omissioni, che al
momento in cui
sono state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale o
internazionale. Parimenti non sarà inflitta alcuna pena più forte di quella
che
era praticata al momento in cui il reato è stato commesso.
Articolo
12
Nessuno sarà oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua
famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di lesioni al
suo
onore ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione
della
legge contro simili ingerenze e lesioni.
Articolo 13
1) Ogni persona
ha diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria
residenza entro i confini di uno Stato;
2) Ogni persona ha diritto di
abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio,
e di rientrare nel proprio paese.
Articolo 14
1) Di fronte alla
persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di
beneficiare dell'esilio in altri paesi;
2) Tale diritto non si può
invocare in caso di persecuzione realmente fondata su
un reato di diritto comune o su azioni contrarie ai principii e agli scopi
delle
Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una
nazionalità;
2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né della propria
nazionalità né
del diritto di cambiare nazionalità.
Articolo 16
1) Raggiunta l'età
nubile, l'uomo e la donna, senza restrizione di sorta per ciò
che riguarda la razza, la nazionalità o la religione, hanno diritto di
sposarsi e
di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante
il
matrimonio e al momento del suo scioglimento;
2) Il matrimonio non si
può concludere che con il pieno e libero consenso dei
futuri sposi;
3) La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della
società e ha diritto alla
protezione della società e dello Stato.
Articolo 17
1) Ogni persona,
tanto sola quanto in collettività, ha diritto alla proprietà;
2) Nessuno può
arbitrariamente esser privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni
persona ha diritto alla libertà di cambiare religione, come pure di
manifestare la propria religione o convinzione sola o in comune, in
pubblico o
in privato, con l'insegnamento, le pratiche, il culto e la celebrazione dei
riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà d'opinione e
d'espressione, il che implica il
diritto di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni e quello di
cercare,
ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza
considerazione di frontiere, le informazioni e le idee.
Articolo
20
1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica;
2) Nessuno può essere costretto a far parte di una
associazione.
Articolo 21
1) Ogni persona ha diritto di partecipare alla
direzione degli affari pubblici del
suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
eletti;
2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza,
alle cariche
pubbliche del proprio paese;
3) La volontà del popolo è il fondamento
dell'autorità dei poteri pubblici; questa
volontà dev'essere espressa con elezioni serie, che devono aver luogo
periodicamente, a suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo
una procedura equivalente, che garantisca la libertà del voto.
Articolo
22
Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale;
ha la facoltà di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali e
culturali
indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità,
grazie
allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale, tenuto conto
dell'organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.
Articolo 23
1)
Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a
condizioni
eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la
disoccupazione;
2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione,ad un salario
uguale per lavoro
uguale.
3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente, che assicuri
a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e
integrata,
se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale;
4) Ogni persona
ha diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi a dei
sindacati per la difesa dei suoi interessi.
Articolo 24
Ogni persona
ha diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole
limitazione della durata del lavoro ed a vacanze periodiche
pagate.
Articolo 25
1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita
sufficiente ad assicurare la salute
e il benessere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto concerne
l'alimentazione, l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche e i servizi
sociali
necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di
malattia,
d'invalidità, di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi
di
sussistenza in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà;
2)
La maternità e l'infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un'assistenza
speciali.
Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio, godono
della
medesima protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni persona ha diritto
alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno
per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale.
L'insegnamento
elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve
essere
diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in
piena
uguaglianza, in base ai meriti;
2) L'educazione deve mirare al pieno
sviluppo della personalità umana e al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa
deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le
Nazioni e tutti
i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle
Nazioni
Unite per il mantenimento della pace;
3) I genitori hanno in primo luogo
il diritto di scegliere il genere di educazione
a impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni persona ha il diritto
di partecipare liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e
ai
benefici che ne risultano;
2) Ognuno ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti
da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è
autore.
Articolo 28
Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su
quello internazionale,
regni un ordine tale che i diritti e le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo.
Articolo 29
1)
L'individuo ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale è possibile
il libero e pieno sviluppo della sua personalità;
2) Nell'esercizio dei
suoi diritti e nel godimento delle sue libertà ognuno è
soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente
allo
scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle
libertà
altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico
e del benessere generale in una società democratica;
3) Tali diritti e
libertà non potranno in alcun caso esercitarsi in opposizione
agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nessuna
disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata
come implicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi
diritto
di dedicarsi ad una attività o di compiere un'azione mirante alla
distruzione
dei diritti e delle libertà qui enunciate.